stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 901

Che reca norme per l'applicazione del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, riguardante l'esonero dal servizio del personale dell'Amministrazione P. T. T. (023U0901)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 19-5-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922. n. 1601; 
 
  Veduto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87,  contenente  le  norme
per l'esonero ed il trattamento di  quiescenza  del  personale  delle
Amministrazioni dello Stato; 
 
  Veduto il R. decreto  4  marzo  1923,  n.  650,  col  quale  si  e'
stabilito che  l'esonero  del  personale  dell'Amministrazione  delle
poste,  dei  telegrafi  o  dei  telefoni   si   deve   esplicare   in
corrispondenza al numero ed alle categorie dei posti soppressi; 
 
  Inteso il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
e per i telegrafi  di  concerto  col  presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e del ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Agli effetti dell' applicazione  dell'art.  2  del  R.  decreto  25
gennaio 1923 n. 87, in confronto del  personale  dell'Amministrazione
delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,  effettuandosi  sempre  la
dispensa in correlazione  al  numero  ed  alle  categorie  dei  posti
soppressi, giusta quanto dispone il R. decreto 4 marzo 1923, n.  650,
gli impiegati ed agenti dei due ruoli distinti per i servizi  postali
e per quelli elettrici si considerano come facenti parte di un  unico
ruolo. 
 
  Pertanto la dispensa del servizio per i motivi e nei casi  indicati
nel successivo articolo 3 dello stesso R. decreto 25 gennaio 1923, n.
87, sara' indipendente anche dall'attuale  appartenenza  dei  singoli
impiegati ed agenti all'uno od all'altro dei ruoli anzidetti.