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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 875

Che stabilisce il trattamento economico degli assistenti delle Regie stazioni di prove agrarie e speciali, nonchè delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del Regio Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e del Regio Istituto nazionale forestale di Firenze. (023U0875)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Viste le leggi 6 giugno 1885, n. 3141, 19 luglio 1909, n.  527;  14
luglio 1912, n. 834 e 3 aprile 1921, n. 742; 
 
  Visto il Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1580; 
 
  Visto i Regi decreti 14 agosto 1920, nn. 1844 e 1845; 
 
  Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 
 
  Visto il R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1408; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Gli stipendi degli assistenti delle RR. stazioni di prove agrarie e
speciali di cui alla tabella D) del Regio decreto 25 agosto 1919,  n.
1580, sono determinati dall'annessa tabella A).