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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 866

Concernente il passaggio degli agenti subalterni ex ufficiali, alla categoria d'ordine nel ruolo delle Amministrazioni cui appartengono. (023U0866)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con gli altri ministri;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Ferme restando le disposizioni, di cui agli articoli 47 e 48 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, gli agenti subalterni che, durante la guerra (1915-1918) abbiano, con buona condotta, servito in reparti combattenti, in qualità di ufficiali, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano, per capacità o diligenza idonei alle funzioni d'ordine, potranno conseguire, senza altro, la nomina ad applicati nel ruolo delle Amministrazioni cui appartengono.

Tali nomine saranno fatte con riserva di anzianità e i nominati troveranno collocamento nel ruolo, nei limiti dei posti vacanti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI - DIAZ -
CARNAZZA - GENTILE - FEDERZONI -
TEOFILO ROSSI - CAVAZZONI -
DE CAPITANI D'ARZAGO - OVIGLIO -
COLONNA DI CESARÒ - THAON DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.