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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 827

Che estende alle nuove Provincie le disposizioni vigenti sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. (023U0827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322,  e  3
della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Nei territori annessi in base all' art. 3 della legge 26  settembre
1920, n. 1322, e 2 della  legge  19  dicembre  1920,  n.  1778,  sono
pubblicati ed avranno esecuzione: 
 
    a) R. decreto 4 giugno 1914, n. 563, sugli Istituti di  vigilanza
privata; 
 
    b) R. decreto 31 agosto 1907, n. 690  T.  U.  delle  leggi  sugli
ufficiali ed agenti di P. S.; 
 
    c) R.  decreto  20  agosto  1909,  n.  666  regolamento  per  gli
ufficiali ed impiegati di P. S.; 
 
    d) R. decreto 14  agosto  1919,  n.  1442,  sull'ordinamento  del
personale  di  P.  S.  e  la  istituzione  di  un  Corpo  di   agenti
d'investigazione; 
 
    e) R. decreto 2 maggio 1920, n. 573, contenente disposizioni  per
il personale di P. S.; 
 
    f) R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, concernente  la  riforma
ed unificazione dei Corpi armati di polizia; 
 
    g) R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, concernente la  istituzione
di una milizia volontaria per la sicurezza nazionale.