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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 796

Riguardante la competenza dell'intendente di finanza a riconoscere la esistenza delle trasgressioni alle disposizioni tributarie e, in genere, a qualsiasi legge o decreto interessanti i tributi della Stato ed a stabilirne le penalità con decreto motivato. (023U0796)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-5-1923
al: 4-7-1927
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione di poteri conferiti al Governo  con  la
legga 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto col Ministro della giustizia e degli  affari  di
culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per le trasgressioni alle disposizioni tributarie e, in  genere,  a
qualsiasi legge o decreto interessanti i tributi dello stato  per  le
quali  sia  preveduta  la  pena  pecuniaria  fissa,  proporzionale  o
variabile non avente il carattere di sopratassa civile, accertate con
verbale di contravvenzione, compete  all'intendente  di  finanza,  in
base al verbale stesso, riconoscere la esistenza della  trasgressione
e determinare la pena con suo decreto motivato. 
 
  Il decreto penale, da emettersi entro 15 giorni del ricevimento del
verbale di contravvenzione, pone le spese a carico del trasgressore e
nei casi determinati  dalla  legge  ordina  la  confisca  delle  cose
sequestrate. 
 
  Il ritardo da parte dell'intendente di finanza nella emissione  del
decreto  penale,   non   infirma   gli   effetti   del   verbale   di
contravvenzione e del decreto penale successivamente emesso.