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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 758

Concernente la devoluzione ad apposito fondo premi per il personale della R. Guardia di finanza delle quote contravvenzionali attribuite ai militari del Corpo ed agli impiegati e funzionari. (023U0758)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-5-1923

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1661;
Visto il testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e la legge 12 luglio 1912, n. 812;
Visto il testo unico delle leggi sulle privative dei sali, tabacchi, approvato col R. decreto 15 giugno 1865, numero 2397;
Viste le altre leggi tributarie in materia di bollo, produzione, consumo, lusso e scambi, ecc, che attribuiscono quote di riparto dei prodotti contravvenzionali a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione o la frode;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della R. Guardia di finanza, saranno versate al Fondo della massa del Corpo, per essere integralmente erogate in premi nel modo che sarà stabilito dal Ministro delle finanze.

Nulla è innovato nei riguardi delle quote spettanti ai segreti rivelatori.