stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 721

Che autorizza il Ministero delle finanze a decidere in merito alle istanze d'indennizzo presentate dagli spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio industriale ai sensi del R. D. 29 settembre 1921, n. 1398. (023U0721)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 28-4-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918,  numero  59,  e  i
Regi decreti-legge 1° febbraio 1920, numero 168, e 29 settembre 1921,
n. 1398; 
 
  Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 231; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Ministero delle finanze e'  autorizzato  a  decidere  senz'altro
sulle istanze d'indennizzo che, pur essendo  state  presentate  dagli
spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio industriale entro il
termine fissato col R. decreto-legge 29 settembre 1921, n. 1398,  non
furono esaminate dall'apposita Commissione, inquantoche' questa venne
soppressa col R. decreto 28 gennaio 1923, n. 231. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 25 marzo 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                              MUSSOLINI - DE STEFANI. 
 
  Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.