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REGIO DECRETO 22 marzo 1923, n. 718

Contenente disposizioni per il conferimento del grado di primo ufficiale metrico istituito con la tabella n. 88, allegata al R. decreto 30-9-1922 n. 1290. (023U0718)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regolamento pel servizio metrico, approvato con R.D. 31 gennaio 1909, n. 242, modificato con R.D. 4 aprile 1912, n. 402;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Nella prima applicazione del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il trattamento economico indicato nella tabella n. 88 per il grado di primo ufficiale metrico, sarà conferito, sino alla concorrenza di un terzo dei posti stabiliti nell'organico approvato con R. decreto 3 giugno 1920, n. 794, per il grado di ufficiale metrico (computabile nel numero di 44).

Il Consiglio di amministrazione formerà all'uopo una graduatoria degli ufficiali metrici che abbiano dimostrato diligenza e buona condotta, e che siano riconosciuti idonei alle funzioni direttive, scegliendoli fra coloro che ottennero l'idoneità negli esami sostenuti ai sensi dell'art. 29 del regolamento pel servizio metrico 31 gennaio 1909, n. 242, o delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1912, n. 402, che lo hanno modificato, o che già appartenevano alle prime due classi dell'organico in vigore, immediatamente prima dell'attuazione dei ruoli aperti.

Per la detta graduatoria si avrà principalmente riguardo ai servizi prestati, ai risultati degli esami di ammissione o promozione sostenuti, ed, in particolar modo, alla classificazione ottenuta negli esami di concorso per merito distinto.

I primi ufficiali, così graduati, che, prima dell'attuazione dei ruoli aperti, appartenevano alle prime tre classi, saranno collocati nel quadro d'assegnazione degli stipendi in base all'anzianità risultante dalla data della nomina ad ufficiali metrice di terza classe e gli altri dal 1° aprile 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo Osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI - TEOFILO ROSSI.

Visto il guardasigilli: OVIGLIO.