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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 713

Che detta norme per la sistemazione del personale aggiunto dell'Amministrazione dei lavori pubblici. (023U0713)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-10-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919,n. 667; 
 
  Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1431; 
 
  Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato  pei  lavori
pubblici, di' concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Agli  impiegati  dei  ruoli  transitori  del   personale   aggiunto
dell'Amministrazione  dei  lavori  pubblici  che   abbiano   prestato
servizio in qualita' di combattenti nella guerra  1915-918  ai  sensi
del capo IV del R decreto 30  settembre  1922,  n.  1290,  e  del  R.
decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, e che  ottengano  la  nomina
nei ruoli ordinari  dell'Amministrazione  stessa  a  termini  del  R.
decreto 21 gennaio 1923, n. 238, e' applicabile il 1° comma dell'art.
6 del decreto medesimo in confronto ed in concorso  anche  di  coloro
che abbiano ottenuto la nomina nei ruoli stessi in  base  al  decreto
Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, ed alla legge 5 ottobre  1920,
n. 1431, e non siano stati assunti nel modo indicato nell' art. 2 del
predetto D. L. 4 maggio 1919, n. 667.