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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 661

Che autorizza una 27ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1922-923, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro. (023U0661)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione  e
sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto  17
febbraio 1884, n. 2016; 
 
  Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in
L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio finanziario  1922-923,  in  conseguenza  delle
prelevazioni gia' autorizzate in L. 17.377.130, rimane disponibile la
somma di L. 2.622.870; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al  capitolo
n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per  l'esercizio  finanziario  1922-1923,  e'  autorizzata  una   27ª
prelevazione nella somma di lire duecentoquarantamila (L. 240.000) da
assegnarsi, ripartitamente,  ai  seguenti  capitoli  degli  stati  di
previsione dei Ministeri infraindicati  per  l'esercizio  finanziario
medesimo: 
 
      Ministero del tesoro. 
 
  Cap. n. 55. Spese per l'Ufficio di presidenza 
    del Coniglio dei ministri . . . . . . . . . . . . .  90.000 -- 
 
  Cap. n. 53. Spese casuali della Presidenza del 
    Consiglio dei ministri . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 -- 
 
  Cap. n. 30. (aggiunto). Assegni e compensi per 
    lavori prestati nell'interesse del Collegio 
    arbitrale di cui all'art. 5 del D. L. 17 gennaio 
    1918, n. 1698, ecc . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 -- 
 
      Ministero delle finanze. 
 
  Cap. n. 2. Spese d'ufficio . . . . . . . . . . . . . . 20.000 -- 
 
      Ministero dell'industria e del commercio. 
 
  Cap. n. 77-IV (di nuova istituzione). Contributo 
    nelle spese sostenute dalla Delegazione italiana 
    di sindaci e presidenti di Camere di commercio 
    per la visita in Inghilterra . . . . . . . . . . . . 50.000 -- 
 
                                                        ---------- 
                                                        240.000 -- 
                                                        ---------- 
 
  Questo  decreto  sara'  presentato  al  Parlamento   per   la   sua
convalidazione. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 marzo 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           MUSSOLINI. 
                                                          DE STEFANI. 
 
  Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.