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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 634

Che estende alle nuove Provincie talune disposizioni della legge di pubblica sicurezza e del regolamento relativo, nonchè le disposizioni per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore, contenute nel R. decreto 7 novembre 1920, n. 1691. (023U0634)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nei territori annessi al Regno, in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed avranno esecuzione:

a) gli articoli 27, 28 e 29, 32, 33, 34, 35 e 36, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 del testo unico della legge sulla pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144;

b) gli articoli 35, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81 del regolamento della predetta legge, approvato con R. decreto 8 novembre 1889, n. 6157, e modificato con R. decreto 8 novembre 1908, n. 685, e 21 febbraio 1915, n. 172;

c) il regolamento per l'esercizio e per sorveglianza delle caldaie a vapore, approvato con R. decreto 7 novembre 1920, n. 1691.