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REGIO DECRETO 8 marzo 1923, n. 609

Concernente la rinnovazione dei Consigli di determinate istituzioni di previdenza. (023U0609)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei pieni poteri conferiti al  Governo  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 41, che reca norme  per  la
rinnovazione  delle  rappresentanze  dei  datori  di  lavoro  e   dei
lavoratori; 
 
  Ritenuta  l'opportunita'  di  procedere  per  alcuni   Consigli   o
Commissioni anche alla rinnovazione di altre categorie di membri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  il
lavoro e la previdenza sociale; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato  a
procedere alla rinnovazione dei seguenti Consigli e Comitati: 
 
    1. Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni. 
 
    2. Comitato amministratore della Cassa nazionale di maternita'. 
 
    3. Consiglio superiore della Cassa nazionale  per  gli  infortuni
sul lavoro.