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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 598

Che determina le attribuzioni e facoltà dei capi compartimento e dei comitati di esercizio delle ferrovie dello Stato. (023U0598)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-4-1923
al: 20-1-1927
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 12 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato da R.
decreto 28 giugno 1912, n. 728; 
 
  Visto il R. decreto 5 agosto 1912, n. 906; 
 
  Visto l'art. 1 del D. L. L. 13-8-1917, n. 1393; 
 
  Sentito il commissario straordinario per le ferrovie dello Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il  capo  Compartimento  dalle  ferrovie  dello  Stato  ha   l'alta
dirigenza dell'esercizio nella circoscrizione del Compartimento.