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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 594

Che autorizza l'assunzione di personale avventizio presso il Ministero degli affari esteri. (023U0594)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di  concerto  col  presidente  del  Consiglio  dei  ministri
ministro dell'interno e ad interim per gli affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Per far fronte ad urgenti e imprescindibili  necessita'  di  alcuni
servizi   dell'Amministrazione   degli   esteri,    e'    autorizzata
l'assunzione di personale avventizio, alla quale si fara'  luogo  con
decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze. 
 
  Con decreto del Ministro medesimo saranno apportate nello stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  degli  affari   esteri   le
variazioni necessarie in dipendenza  del  presente  decreto,  le  cui
disposizioni saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 1923. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 marzo 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                          MUSSOLINI.  
                                                          DE STEFANI. 
 
  Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.