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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 588

Che autorizza maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-923 per provvedere a restituzioni e rimborsi. (023U0588)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1026; 
 
  Visto l'articolo 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo stanziamento dei seguenti capitoli  dello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio  finanziario
1922-923, e' aumentato della somma per ognuno di essi indicata: 
 
  Capitolo n. 61. «Restituzioni e rimborsi (registro ed ipoteche)»  .
. . L. 3.000.000; 
 
  Capitolo n. 147. «Restituzioni di imposte  di  fabbricazione  sullo
spirito ecc.» + lire 1.000.000. 
 
  Il presente decreto andra' in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 marzo 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           MUSSOLINI. 
                                                          DE STEFANI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.