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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 568

Che estende ai territori annessi al Regno, con alcune modificazioni, le vigenti disposizioni in materia di Casse di risparmio. (023U0568)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che approva il  Trattato
di pace concluso fra  l'Italia  e  l'Austria  a  San  Germano  il  10
settembre 1919 e  l'annessione  al  Regno  dei  territori  attribuiti
all'Italia; 
 
  Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che approva  il  Trattato
di  Rapallo  concluso  fra  il  Regno  d'Italia  e   il   Regno   dei
serbo-croati-sloveni; 
 
  Viste la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª)  sull'ordinamento
delle Casse di risparmio ordinarie e la legge 17 luglio 1898, n.  311
che la modifica; 
 
  Veduti il R. decreto  21  gennaio  1897,  n.  43,  che  approva  il
regolamento per l'esecuzione della legge  sulle  Casse  di  risparmio
ordinarie, il R. decreto 13 novembre 1898, n. 541,  che  modifica  il
precedente e il Regio decreto 6 giugno 1889, n. 3390 (serie 3ª  parte
supplementare) che fissa il contributo delle Casse di  risparmio  per
la pubblicazione ufficiale degli atti che la concernono; 
 
  Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, concernente  la
sistemazione politica e amministrativa delle nuove Provincie; 
 
  Visto il decreto 20 novembre  1922  di  S.  E.  il  presidente  del
Consiglio dei  ministri,  col  quale  vengono  passati  alla  diretta
trattazione del Ministero per l'industria e il commercio  gli  affari
di  sua  competenza  riguardanti  le  nuove  Provincie,  trattati  in
precedenza dall'Ufficio centrale per le nuove Provincie; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria e il commercio, di concerto coi Ministri delle finanze  e
della giustizia e degli affari di culto; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Ai territori annessi al Regno con le leggi 26  settembre  1920,  n.
1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese, con le  modificazioni
e le modalita' di cui nel presente decreto, e in quanto non siano  ad
esse contrarie, le disposizioni della legge 15 luglio 1888,  n.  5546
(serie 3ª)  sull'ordinamento  delle  Casse  ordinarie  di  risparmio,
modificata dalla legge 17 luglio 1898, n.  311;  del  R.  decreto  21
gennaio 1897, n. 43, che approva il  regolamento  per  la  esecuzione
della legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio modificato  dal
R. decreto 13 novembre 1898, n. 541; e dal R. decreto 6 giugno  1889,
n. 3390 (serie 3ª parte supplementare) che fissa il contributo  dello
Casse di risparmio per la pubblicazione ufficiale degli atti  che  lo
concernano.