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REGIO DECRETO-LEGGE 22 marzo 1923, n. 555

Concernente l'esercizio dei poteri delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato. (023U0555)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-3-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Con le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 28 luglio 1921, n. 1097, relative ai poteri delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato si intende sospesa la istituzione degli organi giurisdizionali creati col decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112

Rimane convalidata l'attività giurisdizionale che le Commissioni predette hanno finora ininterrottamente esercitato in luogo degli organi giurisdizionali su indicati, secondo le norme menzionate nel citato decreto-legge 28 luglio 1921, n. 1097.

Tali Commissioni continueranno ad esercitare i loro poteri in sostituzione degli organi giurisdizionali creati col decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, fino a che non sia diversamente provveduto.