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REGIO DECRETO-LEGGE 22 marzo 1923, n. 555

Concernente l'esercizio dei poteri delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato. (023U0555)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 24-3-1923
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D ITALIA 
 
  Visti il D. L. 9 febbraio 1919,  n.  112,  e  il  decreto-legge  28
luglio 1921, n. 1097; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il lavoro e  la
previdenza sociale, di concerto col Ministro della giustizia e  degli
affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Con le disposizioni contenute nel  Regio  decreto-legge  28  luglio
1921, n. 1097, relative ai poteri  delle  Commissioni  provinciali  e
della Commissione centrale per l'impiego privato si  intende  sospesa
la  istituzione  degli  organi  giurisdizionali  creati  col  decreto
Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112 
 
  Rimane convalidata l'attivita' giurisdizionale che  le  Commissioni
predette hanno finora ininterrottamente  esercitato  in  luogo  degli
organi giurisdizionali su indicati, secondo le norme  menzionate  nel
citato decreto-legge 28 luglio 1921, n. 1097. 
 
  Tali Commissioni continueranno  ad  esercitare  i  loro  poteri  in
sostituzione  degli  organi  giurisdizionali   creati   col   decreto
Luogotenenziale  9  febbraio  1919,  n.  112,  fino  a  che  non  sia
diversamente provveduto.