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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 540

Che reca disposizioni intese ad elevare i limiti stabiliti dalla legge di contabilità generale per i contratti da stipulare dal Provveditorato generale dello Stato. (023U0540)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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vigente al 14/05/2026