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REGIO DECRETO 15 marzo 1923, n. 531

Che proroga la facoltà concessa al primo presidente della Corte d'appello dall'art. 3 del R. decreto 28 marzo 1922, n. 487 e il mantenimento in servizio nelle preture degli attuali pretori aggiunti. (023U0531)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuta la necessita', per provvedere alle esigenze  del  servizio
in  attesa  delle   nuove   disposizioni   sulle   circoscrizioni   e
sull'ordinamento giudiziario, di prorogare la durata di talune  norme
di imminente scadenza; Visti il R. decreto 28 marzo 1922, n.  487,  i
decreti Luogotenenziali 24 luglio 1917, n. 1198, e 5 gennaio 1919, n.
3, e il R. decreto 24 aprile 1921, n. 745; 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato  per
la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  La facolta' concessa al  primo  presidente  della  Corte  d'appello
dall'art. 3 del R. decreto 28 marzo 1922, numero 487, e' prorogata  a
tutto il 1° ottobre 1923. 
 
  Fino alla stessa data potranno  altresi'  essere  trattenuti  nelle
Preture, alle quali sono  attualmente  addetti,  i  pretori  aggiunti
nominati a norma dei decreti Luogotenenziali 24 luglio 1917, n. 1198,
e 5 gennaio 1919, n. 3.