Con la quale è convertito in legge il Regio decreto 25 novembre
1920, n. 1767, che limita al 31 dicembre 1920 l'efficacia
dell'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873,
relativo alla validità delle adunanze alla rappresentanza delle
istituzioni pubbliche di beneficenza. (023U0504)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1923
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)