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LEGGE 18 febbraio 1923, n. 504

Con la quale è convertito in legge il Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1767, che limita al 31 dicembre 1920 l'efficacia dell'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, relativo alla validità delle adunanze alla rappresentanza delle istituzioni pubbliche di beneficenza. (023U0504)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))