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REGIO DECRETO 28 gennaio 1923, n. 454

Che proroga il termine di cui al R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, circa la liquidazione di pensioni a favore del personale della Real Casa. (023U0454)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792; 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri,  ministro
dell'interno, ad interim per  gli  affari  esteri,  di  concerto  col
ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il termine del 30 giugno 1920, stabilito dall'art.  10,  3°  comma,
del R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, per la liquidazione  di
pensioni a favore  del  personale  della  Real  Casa,  a  carico  del
bilancio dello Stato, e' prorogato al 1° novembre 1921. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 gennaio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                     MUSSOLINI. 
                                                     DE STEFANI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.