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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 441

Che estende alle nuove Provincie le disposizioni legislative e regolamentari sulle acque minerali e sugli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. (023U0441)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322,  e  3
della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Nei territori annessi in base all'art. 3 della legge  26  settembre
1920, n. 1322, e 2 della  legge  19  dicembre  1920,  n.  1778,  sono
pubblicati: 
 
  a) le disposizioni del capo IV e degli articoli 13 e 14 della legge
16 luglio 1916, n. 947, circa le acque minerali  e  gli  stabilimenti
termali, idroterapici, di cure fisiche e affini; 
 
  b) il regolamento  per  l'esecuzione  delle  cennate  disposizioni,
approvato con R. D. 28 settembre 1919, n. 1924.