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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 418

Che apporta aggiunte e varianti alla costituzione e competenza del Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero per l'agricoltura. (023U0418)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce pieni poteri al Governo del Re;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1795, concernente la soppressione dei Corpi consultivi, Commissioni, Comitati e Consigli esistenti presso l'Amministrazione centrale del Ministero per l'agricoltura;
Visti gli articoli 47 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e 50 del relativo regolamento, concernenti la costituzione e la competenza del Consiglio di amministrazione e di disciplina;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di amministrazione e di disciplina dei vari personali dell'Amministrazione provinciale del Ministero per l'agricoltura sono trasferite nel Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero stesso.