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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 417

Che estende alle nuove Provincie il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario. (023U0417)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 31-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322; 
 
  Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 
 
  Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269; 
 
  Visto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario,
approvato con il R. decreto 9 aprile 1922, n. 932; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, di concerto con i ministri  per  la  giustizia  e  gli
affari di culto e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Ai territori annessi al Regno con le leggi 26  settembre  1920,  n.
1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e' esteso  il  testo  unico  delle
leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R.  decreto  9
aprile 1922, n. 932, con le modalita' di cui al presente decreto.