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REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 389

Che modifica l'art. 2 del R. decreto 18 settembre 1919, n. 1784, sul pagamento degli assegni di invalidità di X categoria. (023U0389)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio o per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 2 del R. decreto 18 settembre 1919, numero  1784,  che
fa obbligo ai Corpi militari di effettuare il pagamento degli assegni
di invalidita' di X categoria sui fondi delle proprie  anticipazioni,
salvo poi a chiederne rimborso, mediante rendiconti  trimestrali,  al
Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra; 
 
  Ritenuto che, per l'avvenuta soppressione del capitolo  «spese  per
la guerra» nello stato di previsione della spesa del Ministero  della
guerra,   e'   cessata   la   possibilita'   di    fare    anticipare
dall'Amministrazione militare le somme occorrenti  pel  pagamento  di
detti assegni, per i quali  esiste  invece  apposito  fondo  fra  gli
stanziamenti relativi ai servizi  dell'assistenza  militare  e  delle
pensioni di guerra; 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri  conferiti  Governo  con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'art. 2 del citato Regio decreto 18 settembre 1919 e' sostituito
il seguente: 
 
  «I Corpi militari  effettueranno  i  pagamenti  sui  fondi  che  il
Ministero delle finanze (servizi  dell'assistenza  militare  e  delle
pensioni  di  guerra)  anticipera'  con  gli  stanziamenti  del   suo
bilancio. 
 
  Delle  anticipazioni  per  tale  modo  ricevute  i   Corpi   stessi
invieranno appositi rendiconti trimestrali al predetto Ministero». 
 
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                          MUSSOLINI. 
                                                          DIAZ. 
                                                          DE STEFANI. 
 
  Visto il Guardasigilli: OVIGLIO