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REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 318

Riguardante una modificazione all'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, relativamente all'aliquota di ufficiali delle categorie in congedo da assegnare ai R. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica. (023U0318)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-3-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte  in  legge  il
Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247,  riguardante  la  sovranita'
del Regno d'Italia nella Tripolitania e nella Cirenaica; 
 
  Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed  il  decreto  20  novembre
1912,  n.  1205,  riguardanti  la  istituzione  del  Ministero  delle
colonie; 
 
  Visto il R.  decreto  22  gennaio  1914,  n.  147,  concernente  la
formazione ed il trattamento del R. corpo di truppe coloniali per  la
Tripolitania e Cirenaica; 
 
  Visto il Nostro decreto 17 gennaio 1921, n. 76, che modifica l'art.
10 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, nei  riguardi  del  numero
degli ufficiali delle categorie in congedo che possono entrare a  far
parte  dell'organico  del  Regio  Corpo  di  truppe  coloniali  della
Tripolitania e Cirenaica; 
 
  Considerata l'opportunita' di aumentare, in relazione alle  attuali
condizioni dei quadri del  R.  esercito,  l'aliquota  dei  posti  ora
devoluta ad ufficiali inferiori  delle  categorie  in  congedo  nelle
tabelle organiche di formazione del  R.  Corpo  di  truppe  coloniali
della Tripolitania e della Cirenaica; 
 
  Inteso il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le colonie,  di
concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e' sostituito dal
seguente: 
 
  «Art. 10. - Gli ufficiali del R. esercito possono essere  trasferti
nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e in quello della
Cirenaica, tanto a domanda che di autorita'. 
 
  Sara'  data  la  preferenza  agli  ufficiali  in  servizio   attivo
permanente, celibi o  vedovi  senza  prole,  che  abbiano  presentata
regolare domanda di trasferimento. 
 
  Gli  ufficiali  delle  categorie  in  congedo  che  si  trovino  in
servizio, o  che  vengano  temporaneamente  richiamati  in  servizio,
purche'  abbiano  la  voluta  idoneita'  fisica  e  professionale  o,
all'atto del loro trasferimento, non abbiano superato i  50  anni  se
ufficiali superiori, i 45 se capitani, i 35  se  subalterni,  possono
essere trasferti a loro domanda, nel R.  corpo  di  truppe  coloniali
fino alla concorrenza di 1/6 per gli ufficiali superiori, di 1/4  pei
capitani, di 1/2 per gli ufficiali subalterni, in relazione ai  posti
complessivamente previsti negli organici di ciascuna arma o corpo. 
 
  Al Ministero della guerra, in accordo  con  quello  delle  colonie,
intesi i governatori, provvedera'  alla  proporzionale  ripartizione,
fra le armi ed i corpi degli ufficiali delle categorie in congedo  di
cui sopra. 
 
  Tutte  le  domande  di  trasferimento  nei  Regi  corpi  di  truppe
coloniali  della  Tripolitania  e  della  Cirenaica  dovranno  essere
trasmesse al Ministero della guerra che  decidera'  insindacabilmente
sul loro accoglimento. 
 
  Il trasferimento ha luogo dalla data d'imbarco  per  la  Libia  dal
quale giorno e sino alla data in cui cesseranno di appartenere al  R.
Corpo  di  truppe  coloniali,  gli   ufficiali   sono   collocati   a
disposizione del Ministero delle colonie. 
 
  Al  trasferimento  nel  R.  Corpo  di  truppe  coloniali  ed   alla
cessazione di  farne  parte,  provvede  con  sue  determinazioni,  da
inserire nel Bollettino  ufficiale,  il  Ministero  della  guerra  su
preposta di quello delle colonie. 
 
  I Governatori, in casi assolutamente eccezionali, hanno facolta' di
rimpatriare  gli  ufficiali  dandone   sollecita   comunicazione   ai
Ministeri delle colonie e della guerra.