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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 299

Relativo alle funzioni di membri della magistratura della Corte dei conti addetti al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. (023U0299)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  I membri della magistratura  della  Corte  dei  conti,  addetti  al
Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di
guerra, compresi quelli componenti il Comitato di cui al  R.  decreto
14 maggio 1922, n. 670, possono, compatibilmente con le esigenze  del
loro ufficio, esercitare presso la Corte stessa le funzioni  inerenti
al loro grado quando il presidente della Corte lo ritenga necessario. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                              MUSSOLINI - DE STEFANI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.