Concernente il privilegio degli Istituti di credito per le stime
degli immobili nei procedimenti di incanto, giusta l'art. IV lettera
c) dell'Ordinanza ministeriale austriaca 28 ottobre 1865 B. L. I. n.
110, mantenuta in vigore dall'art. 5 della legge di introduzione al
regolamento esecutivo vigente nelle nuove Provincie. (023U0280)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1923
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)