Che conferisce ai procuratori generali presso le Corti di appello la
competenza per autorizzare gli Enti di culto ad accettare lasciti e
donazioni e ad acquistare beni immobili. (023U0278)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1923
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)