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REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 261

Che estende alle nuove Provincie le disposizioni del R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546, che stabilisce una tassa per l'ammissione ai concorsi alle cattedre di scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione. (023U0261)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-3-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per Volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920,  n.
1778; 
 
  Veduto il R. D. L. 31 agosto 1921, n. 1269; 
 
  Veduto il R. D. L. 16 novembre 1922, n. 1546; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'istruzione pubblica, di concerto con i ministri per l'interno e per
le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Le disposizioni del R. D. L. 16  novembre  1922,  numero  1546,  ad
eccezione del secondo comma dell'articolo  1  «Concorsi  a  posti  di
maestri elementari nei ruoli delle  Amministrazioni  provinciali»,  e
con l'aggiunta «e delle scuole di  tirocinio  annesse  agli  Istituti
magistrali» al comma terzo dello stesso articolo,  sono  estese  alle
nuove Provincie del Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                    MUSSOLINI - DE STEFANI - GENTILE. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.