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REGIO DECRETO 25 gennaio 1923, n. 180

Concernente l'ordinamento del R. esercito - Scuole militari del Regno. (023U0180)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-2-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            Re d' Italia 
 
  Visto l'art. 30 del Regio decreto 7 gennaio 1923, numero 12; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le scuole militari dei Regno sono le seguenti; 
 
  a) 2 collegi militari; 
 
  b) 11 scuole allievi ufficiali di complemento e sottufficiali; 
 
  c) 1 accademia militare di fanteria e cavalleria; 
 
  d) 1 accademia militare di artiglieria e genio; 
 
  e) 1 scuola di applicazione di cavalleria; 
 
  f) 1 scuola centrale di fanteria; 
 
  g) 1 scuola centrale di artiglieria; 
 
  h) 1 scuola centrale del genio; 
 
  i) 1 scuola di guerra; 
 
  l) 1 scuola centrale di educazione fisica; 
 
  m) 1 scuola di sanita' militare. 
 
  Alle scuole centrali di fanteria, di artiglieria  e  del  genio  e'
preposto un comando delle scuole centrali.