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REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 166

Che estende alle nuove Provincie le disposizioni di legge sugli esplosivi, vigenti nel Regno. (023U0166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre  1920,  n.
1778; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269; 
 
  Veduto il R. decreto 22 settembre 1922, n. 1304; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  ministro
dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari
di culto, delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e
della previdenza sociale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre  1920,  n.
1322, e 19  dicembre  1920,  n.  1778,  sono  pubblicati  ed  avranno
esecuzione, con le modifiche di cui agli articoli seguenti: 
 
  1° gli articoli 21, 22 e 23 del testo unico della legge sulla 
     pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, 
     n. 6144 (serie 3ª); 
 
  2° gli articoli 24 a 33 del regolamento alla predetta legge 
     approvato con R. decreto 8 novembre 1889, n. 6157 (serie 3ª), 
     con le modifiche apportatevi con R. decreto 
     2 marzo 1893, n. 140; 
 
  3° il regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1906, n. 74, 
     in sostituzione del capo 2° del regolamento 3 agosto 1894, 
     n. 389, per l'esecuzione della legge 19 luglio 1894, n. 314, 
     sui reati commessi con materie esplodenti; le aggiunte e 
     le varianti successivamente apportate agli allegati al detto 
     regolamento con decreto Ministeriale 16 febbraio 1909 a sensi 
     degli articoli 4 e 21 (3° comma) dello stesso; 
 
  4° il regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle 
     industrie che trattano od applicano materie esplodenti, 
     approvato con R. decreto 18 giugno 1899, n. 232; 
 
  5° il testo unico della legge per la tassa sulle polveri piriche 
     e sugli esplodenti approvato con R. decreto 2 marzo 1902, n. 56, 
     con le modifiche di cui agli articoli 2 e 3 (2° comma) del 
     decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1064, ed 
     al R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1592 (allegato H); 
 
  6° il regolamento approvato con R. decreto 9 marzo 1902, n. 85, 
     per l'esecuzione del testo unico della legge per la tassa 
     sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti.