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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 134

Che approva il regolamento per la esecuzione del R. decreto 4 gennaio 1923, n. 7, col quale è istituito un Comitato centrale per la liquidazione e l'immediato pagamento di indennità per danni di guerra. (023U0134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il T. U. delle leggi sul risarcimento dei danni di guerra  27
marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni; 
 
  Visto il decreto Reale 4  gennaio  1923,  n.  7,  col  quale  viene
istituito  un  Comitato  centrale  per  liquidare   con   l'immediato
pagamento le indennita' per danni di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per le terre liberate, di concerto  col
ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' approvato l'annesso regolamento,  visto,  d'ordine  Nostro,  dai
Ministri proponenti, contenente le norme per  la  esecuzione  del  R.
decreto 4 gennaio 1923,  n.  7,  col  quale  e'  stato  istituito  un
Comitato  centrale  per  liquidare  con  l'immediato   pagamento   le
indennita' per danni di guerra. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 gennaio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                   MUSSOLINI - DE STEFANI - GIURIATI. 
 
  Visto, il guardasigilli; OVIGLIO.