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REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1923, n. 105

Che reca provvedimenti a favore di Cooperative fra giornalisti per la costruzione di case economiche. (023U0105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1923
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 novembre 1925, n. 2173 (in G.U. 16/12/1925, n. 291).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-2-1923 al: 15-12-1925
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il disegno di legge concernente provvedimenti per la costruzione di case popolari economiche da parte di talune Cooperative di professionisti, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1922 dal Ministro dell'industria e commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e del Ministro del tesoro;
Ritenuta la necessità, data la persistente crisi edilizia, di dare sollecita attuazione ai detti provvedimenti opportunamente integrati, per porre in grado le Cooperative di giornalisti di Roma di iniziare le costruzioni in base ad un programma già definito;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e col Ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È approvata una maggiore assegnazione annua nel bilancio del Ministero per l'industria e il commercio di L. 270.000, a cominciare dall'esercizio 1922-923, per tre esercizi, a titolo di contributo al pagamento di una parte degli interessi sulle operazioni di mutuo da farsi ai sensi delle vigenti leggi per le case popolari ed economiche, da Istituti mutuanti a favore di Cooperative di giornalisti costituite in Roma al 1° gennaio 1921. Tali Cooperative sono equiparate, a tutti gli effetti di legge, a quelle degli impiegati dello Stato.