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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 99

Che eleva il limite dei mandati di anticipazione da imputarsi al fondo «sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari morti o feriti in guerra» (023U0099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1 della legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il Nostro decreto 27 ottobre 1922, n. 1551, per  l'abolizione
della gestione fuori bilancio relativa alle somme offerte dagli  enti
pubblici e dai privati a favore delle famiglie bisognose dei militari
morti o feriti nella guerra contro l'Austria; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto stesso il quale dispone  la  inscrizione
nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero  del
tesoro dei fondi raccolti dalla pubblica e dalla privata  beneficenza
per gli scopi predetti; 
 
  Ritenuta la necessita' di provvedere con anticipazioni di  fondi  a
garantire in ogni caso il pagamento,  anche  immediato,  dei  sussidi
alle famiglie bisognose dei militari morti o feriti in  guerra  e  di
assicurare  che  le   somme   eventualmente   residuate   alla   fine
dell'esercizio finanziario  restino  devolute  agli  scopi  stabiliti
dagli oblatori; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' autorizzata la emissione di mandati d'anticipazione,  anche  per
importi eccedenti il limite di L. 30.000 per il pagamento di spese da
imputare ai fondi raccolti dalla pubblica e privata beneficenza,  per
sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari morti o feriti
in guerra, inscritti in bilancio ai sensi dell'art. 4 del R.  decreto
27 ottobre 1922, n. 1551.