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REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 96

Che estende alle nuove Provincie le leggi ed i regolamenti sulla pignorabilità e cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e degli operai delle pubbliche Amministrazioni. (023U0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322; 
 
  Visto l'art. 3 della leggo 19 dicembre 1920, n. 1778; 
 
  Visto il R. D. legge 31 agosto 1921, n. 1269; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
concerto col Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Ai territori annessi in base alle leggi 26 settembre 1920, n. 1322,
e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estesi: 
 
    la legge 30 giugno 1908, n, 335,  sulla  pignorabilita'  e  sulla
sequestrabilita' degli stipendi e delle  pensioni  e  sulla  cessione
degli stipendi dei funzionari delle pubbliche Amministrazioni; 
 
    il relativo regolamento approvato con  R.  D.  del  24  settembre
1908, n. 574; 
 
    la legge  13  luglio  1910,  n.  444,  che  estende  egli  operai
dipendenti dallo Stato le disposizioni della legge 30 giugno 1208, n.
335; 
 
    il  relativo  regolamento  approvato  con  R.   decreto   dell'11
settembre 1910, n. 729; 
 
    la legge 16 dicembre  1914,  n.  1362,  sulla  cedibilita'  degli
stipendi degl'impiegati e delle mercedi degli operai dipendenti dallo
Stato; 
 
    il relativo regolamento 9 giugno 1918, n. 864; 
 
    il decreto  Luogotenenziale  9  giugno  1918,  n.  863,  portante
modificazioni alla legge 16 dicembre 1914, n. 1362; 
 
    il R. D. 4 settembre 1919, n. 1665; 
 
    il R. D. legge 20 novembre 1919, n. 2272, che modifica l'art.  10
della legge 30 giugno 1908, n. 335; 
 
    il R. D. legge 30 maggio 1920, n. 1934, relativo alla cedibilita'
degli stipendi e delle mercedi degl'impiegati e salariati  dipendenti
dallo Stato; 
 
    la legge 28 dicembre  1922,  n.  1682,  per  la  concessione  del
prestito decennale.