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REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 49

Che riduce i dazi doganali relativi ai prodotti e derivati della macinazione del frumento e dei cereali minori. (023U0049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-1-1923
al: 29-6-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo dal  Re  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la tariffa generale  dei  dazi  doganali,  approvata  con  R.
decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806; 
 
  Visto il R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1628; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con quelli per l'industria e il commercio, e per
l'agricoltura; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Fino al 30 giugno 1923, i dazi di confine per i  seguenti  prodotti
sono ridotti alle misure rispettivamente qui appresso indicate: 
    

 Num. e lettera
     della
tariffa generale

      70 a        farina di frumento per quintale lire oro 1,55
      70 c        farina di segala per quintale lire oro 1,35
   ex 70 d        farina di avena per quintale lire oro 1,35
   ex 70 f        farina di granturco (esclusa  la  farina  di  gran-
                  turco bianco) per quintale lire oro 1,35
      7l          semolino per quintale lire oro 3,50
      72          paste di frumento per quintale lire oro 4
      73          pane e biscotto d mare per quint. lire oro 5,50
     925          crusca per quintale lire oro 0,60.