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REGIO DECRETO 4 gennaio 1923, n. 29

Che modifica l'art. 135 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148. (023U0029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Visti la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione
dei pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento  del  sistema
tributario e della pubblica amministrazione, ed il testo unico  della
legge comunale e provinciale, approvato con  R.  decreto  4  febbraio
1915, n. 148; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Al primo comma dell'art. 135 del testo unico 4  febbraio  1915,  n.
148 sopraindicato, dopo le parole «La Giunta municipale  si  compone,
oltre il  sindaco»  e'  aggiunto  il  seguente  capoverso  «di  dieci
assessori e cinque supplenti nei Comuni, che  hanno  una  popolazione
superiore ai 500.000 abitanti». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 4 gennaio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           MUSSOLINI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.