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REGIO DECRETO 4 gennaio 1923, n. 16

Concernente l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari. (023U0016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-2-1923
al: 21-7-1958
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre  1922,  n.  1601,  che  conferisce  pieni
poteri al Governo del Re; 
 
  Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021, testo unico; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dal Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, interim pel tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il reddito agrario ricavato del proprietario  che  coltiva  i  suoi
fondi in economia e' assoggettato alla imposta di  ricchezza  mobile,
come reddito di categoria B, con  decorrenza  dal  1°  gennaio  1923.
Questo reddito e' costituito  dalla  differenza  tra  il  valore  del
prodotto del fondo  ed  il  valore  locativo  corrente  dello  stesso
aumentato delle spose e perdite ammesse in detrazione per  la  classe
dei redditi industriali in quanto abbiano inerenza con la  produzione
del reddito medesimo. 
 
  Il reddito agrario del proprietario che coltiva i  suoi  fondi  col
sistema della colonia parziaria e' pure assoggettato  ad  imposta  di
ricchezza mobile con la stessa decorrenza, quale reddito di categoria
B, ed e' costituito dalla differenza tra la quota parte del  prodotto
spettante al proprietario ed il valore locativo corrente  dell'intero
fondo aumentato delle spese e perdite inerenti  alla  produzione  del
reddito agrario, le quali facciano carico al proprietario. 
 
  La parte del prodotto del fondo  che  spetta  al  colono,  depurata
dalle spese e perdite che fanno carico  a  lui,  e'  assoggettata  ad
imposta di ricchezza mobile quale reddito di categoria B.