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REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 14

Che estende al personale del Commissariato generale dell'emigrazione le disposizioni del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relativo alle tabelle ed alle norme di carriera per il personale delle Amministrazioni dello Stato. (023U0014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli  articoli  1,  65  e  66  del  testo  unico  della  legge
sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205; 
 
  Visto il regolamento per la gestione amministrativa e contabile del
Fondo per l'emigrazione, approvato con R. decreto 16 maggio 1912,  n.
556; 
 
  Visto il R. decreto 26 giugno  1921,  n.  873,  col  quale  vennero
estese al personale del Commissariato  generale  dell'emigrazione  le
disposizioni riguardanti l'applicazione dei ruoli aperti; 
 
  Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, contenente le nuove
tabelle degli stipendi nonche' le norme di carriera per il  personale
di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri,  Ministro
dell'interno e Ministro ad interim per gli affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le disposizioni del R. decreto  30  settembre  1922,  numero  1290,
sopracitate, sono estese  al  personale  del  Commissariato  generale
dell'emigrazione.