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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1867

Riguardante la resa del conto riassuntivo alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio per «cotoni requisiti». (022U1867)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-3-1923 al: 15-6-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Visto il R. Decreto legge 22 gennaio 1920, n. 135, concernente disposizioni sull'obbligo della presentazione dei rendiconti alla Corte dei Conti per la gestione fuori bilancio di carattere straordinario;
Visto il D. L. 21 marzo 1918, n. 383, riguardante provvedimenti per la requisizione cotone ed altre fibre tessili;
Visto il D. M. 8 aprile 1918, emesso in applicazione dell'art. 7 del citato D. L. n. 383;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, di concerto con quello per l'Industria ed il Commercio: Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Entro il 31 dicembre 1922, il Ministro per l'Industria ed il Commercio presenterà alla Corte dei Conti il conto riassuntivo della speciale gestione dei cotoni requisiti di cui al D. L. 21 marzo 1918, n. 383, in uno a tutti i documenti giustificativi.