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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1849

Che determina per la provincia di Gorizia e Gradisca, la nuova misura del contributo pompieristico dovuto dalle Società di assicurazione contro l'incendio. (022U1849)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Veduta la proposta 27 marzo 1922 della Giunta provinciale di Gorizia e Gradisca;
Udito il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto col Ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'art. 1 della legge 13 agosto 1896 (B. L. P. n. 23) valevole per la provincia di Gorizia e Gradisca è sostituito dal seguente:

Tutte le Società di assicurazione contro il pericolo degli incendi, tanto le nazionali quanto anche le estere ammesse all'esercizio nel Regno, senza distinzione se siano Società anonime oppure basate sulla mutualità e se le loro operazioni si limitino all'assicurazione contro il pericolo degli incendi ovvero si estendano anche ad altri rami di assicurazione, concorrono al dispendio per l'istituzione e per il mantenimento dei corpi dei vigili del fuoco nella provincia di Gorizia e Gradisca e nei territori ad essa aggregati già appartenenti alle provincie della Carinzia e della Carniola, con un annuo contributo in ragione del 10 % dell'ammontare lordo dei premi di assicurazione contro il pericolo degli incendi di beni stabili, merci ed altri oggetti mobili situati entro la provincia di Gorizia e Gradisca ed entro i territori ad essa aggregati.

Tale contributo potrà essere riversato in misura non maggiore del 20% sugli assicurati.