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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1849

Che determina per la provincia di Gorizia e Gradisca, la nuova misura del contributo pompieristico dovuto dalle Società di assicurazione contro l'incendio. (022U1849)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Visto l'art. 3 del R decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269; 
 
  Veduta la proposta  27  marzo  1922  della  Giunta  provinciale  di
Gorizia e Gradisca; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Su proposta del  Ministro  per  l'industria  ed  il  commercio,  di
concerto col Ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'art. 1 della legge 13 agosto 1896 (B. L. P. n. 23)  valevole  per
la provincia di Gorizia e Gradisca e' sostituito dal seguente: 
 
  Tutte  le  Societa'  di  assicurazione  contro  il  pericolo  degli
incendi,  tanto  le  nazionali  quanto  anche   le   estere   ammesse
all'esercizio nel Regno, senza distinzione se siano Societa'  anonime
oppure basate sulla mutualita' e se le loro  operazioni  si  limitino
all'assicurazione  contro  il  pericolo  degli  incendi   ovvero   si
estendano  anche  ad  altri  rami  di  assicurazione,  concorrono  al
dispendio per l'istituzione e  per  il  mantenimento  dei  corpi  dei
vigili del  fuoco  nella  provincia  di  Gorizia  e  Gradisca  e  nei
territori ad essa aggregati gia' appartenenti  alle  provincie  della
Carinzia e della Carniola, con un annuo contributo in ragione del  10
% dell'ammontare lordo dei premi di assicurazione contro il  pericolo
degli incendi di beni stabili, merci ed altri oggetti mobili  situati
entro la provincia di Gorizia e Gradisca ed entro i territori ad essa
aggregati. 
 
  Tale contributo potra' essere riversato in misura non maggiore  del
20% sugli assicurati.