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LEGGE 3 dicembre 1922, n. 1829

Che converte in legge il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione del personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie delle imposte dirette e gli Uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra, e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo. (022U1829)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-2-1923 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio o per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione del personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie delle Imposte dirette e gli Uffici tecnici di finanza e del catasto nelle Terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra, e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI - DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.