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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1796

Col quale si approva il regolamento per la esecuzione della legge 21 agosto 1922, numero 1233, che reca garanzie e modalità per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra. (022U1796)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 8-2-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 8 della legge 21 agosto 1922, n. 1233; 
 
  Visto il testo unico delle leggi  sul  risarcimento  dei  danni  di
guerra approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e
successive modificazioni; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dal Ministro per le terre liberate  dal  nemico,  di
concerto coi Ministri della giustizia e degli affari  di  culto,  del
tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'annesso  regolamento  visto,  d'ordine  Nostro,  dai
Ministri proponenti, per la esecuzione della legge 21 agosto 1922, n.
1233,  che  reca  garanzie  e  modalita'  per  le  anticipazioni  sui
risarcimenti dei danni di guerra. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                       MUSSOLINI - GIURIATI - OVIGLIO 
                                        - DE STEFANI - TEOFILO ROSSI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.