Che estende alle Banche legalmente costituite nel Regno, che operino
nelle nuove Provincie, i diritti e privilegi di cui godono gli
Istituti bancari costituiti in base alle leggi locali. (022U1792)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1923
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)