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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1792

Che estende alle Banche legalmente costituite nel Regno, che operino nelle nuove Provincie, i diritti e privilegi di cui godono gli Istituti bancari costituiti in base alle leggi locali. (022U1792)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-1-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920,  n.  1322  e  3
della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 
 
  Visto  cha  l'unificazione  del  diritto  commerciale  nelle  nuove
Provincie e' ancora in corso di studio; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri del  tesoro  e
della giustizia e degli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Fino a quando non saranno estese allo nuovo Provincie  le  relative
disposizioni del  Codice  di  commercio  italiano,  gli  Istituti  di
credito istituiti legalmente entro i confini del Regno d'Italia,  che
operano con succursali, con agenzie, o  direttamente,  nei  territori
annessi al Regno, in forza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322,  e
19 dicembre 1920, n. 1778, godranno tutti i diritti e privilegi  che,
in base alle  disposizioni  tuttora  vigenti  nei  territori  stessi,
spettano agli stabilimenti eretti sulla base delle  leggi  locali,  i
quali in conformita' dei propri statuti esercitino  atti  di  credito
sotto la sorveglianza dello Stato.