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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1765

Che estende alle località danneggiate dal terremoto del 6-7 settembre 1920 le norme contenute nel decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54 per la cessione ai Comuni delle aree occupate e dei ricoveri su di esse costruiti in conseguenza del terremoto stesso. (022U1765)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1923
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-1-1923

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto 23 settembre 1920, numero 1315, recante provvedimenti per le località danneggiate dal terremoto del 6-7 settembre 1920;

Visto l'art. 8 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705;

Riconosciuta l'opportunità di cedere ai Comuni i ricoveri costruiti dallo Stato in occasione di desto terremoto, nonché le aree su cui detti ricoveri esistono; Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per la cessione ai Comuni danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 delle aree e dei ricoveri su di esse costruiti si provvederà, in quanto applicabile, a norma del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.
FACTA - RICCIO - TADDEI
- PARATORE - BERTONE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.