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REGIO DECRETO 28 dicembre 1922, n. 1727

Che apporta aggiunte al testo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato col R decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 (022U1727)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-1-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo del Re,  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto  il  testo  di  legge  sulle  importazioni  ed   esportazioni
temporanee approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n.  1453,
con le modificazioni ed aggiunte apportate  dal  R.  decreto-legge  7
maggio 1922, n. 695, e dal R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1627; 
 
  Vista la tariffa  generale  dei  dazi  doganali  approvata  con  R.
decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806; 
 
  Sentito il Consiglio superiore del commercio; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo 
 
                               Art. 1 
 
 
  Alle merci ammesse all'importazione temporanea per essere impiegate
nel rivestimento dei cavi  e  conduttori  elettrici  e  di  cui  alla
tabella annessa al  R.  decreto  16  dicembre  1922,  n.  1627,  sono
aggiunti  i  filati  di  juta  e  di   manilla,   greggi   o   tinti.
L'importazione temporanea e' ammessa per quantita'  non  inferiori  a
Kg. 100. Il termine massimo  d'assegnare  per  la  riesportazione  e'
stabilito in due anni.